Art. 337 c.p.c.Sospensione dell'esecuzione e dei processi

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[1]L'esecuzione delle sentenze, delle quali non e' ordinata l'esecuzione provvisoria, rimane sospesa se e' proposto appello; l'esecuzione non e' sospesa per effetto delle altre impugnazioni, salve le disposizioni degli articoli 373, 401 e 407.

[2]Quando l'autorita' di una sentenza e' invocata in un diverso processo, questo puo' essere sospeso se tale sentenza e' impugnata.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art337 · fonte su Normattiva