Art. 347 c.p.c. — Forme e termini della costituzione in appello
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[1]La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini rispettivamente stabiliti per i procedimenti davanti al tribunale o davanti al pretore.
[2]L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.
[3]Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva