Art. 350 c.p.c. — Trattazione
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[1]All'udienza di comparizione l'istruttore verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista nell'articolo 332 oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto d'appello o la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza.
[2]Dichiara l'inammissibilita' dell'appello proposto fuori termine o l'improcedibilita' di esso nei casi previsti nell'articolo 348, quando al riguardo non sorgono contestazioni.
[3]Dichiara inoltre la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.
[4]Tutti i provvedimenti sono dati con ordinanza e sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 357 nei casi ivi previsti.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva