Art. 350 c.p.c. — Trattazione
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[1]((All'udienza di comparizione l'istruttore verifica la regolare costituzione del giudizio, e quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista nell'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto d'appello.
[2]Dichiara l'inammissibilita' dell'appello o l'improcedibilita' di esso ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, quando al riguardo non sorgono contestazioni; altrimenti provvede a norma dell'art. 187, terzo comma.
[3]Dichiara inoltre la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.
[4]Tutti i provvedimenti sono dati con ordinanza e sono soggetti a reclamo a norma dell'art. 357)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993 · versione 10 su Normattiva