Art. 351 c.p.c. — Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria
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[1]Sull'istanza di concessione, di revoca o di sospensione dell'esecuzione provvisoria l'istruttore provvede con ordinanza nella prima udienza.
[2]La parte, mediante ricorso al presidente del collegio o al pretore, puo' chiedere che la decisione sulla concessione o sulla revoca dell'esecuzione provvisoria o sulla sospensione dell'esecuzione iniziata sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione.
[3]Il presidente del collegio o il pretore, se riconosce che ricorrono giusti motivi d'urgenza, fissa un'udienza di comparizione delle parti davanti a se', e decide con ordinanza, che e' soggetta a reclamo a norma dell'articolo 357.
[4]Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano in ogni caso al ricorso previsto nell'articolo 284.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1949 · versione 0 su Normattiva