Art. 353 c.p.c.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
Testo vigente dal 28 febbraio 2023, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
Testo vigente dal 28 febbraio 2023, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva
Spiegazione
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Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Sentenza d'appello - Decisione del merito della causa - Omessa declaratoria di nullità della 79 <!-- pag. 80 --> sentenza di primo grado - Ricorso per cassazione - Inammissibilità per carenza di interesse - Ragioni - Fattispecie.
È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia omesso di dichiarare la nullità di quella di primo grado, qualora il vizio di quest'ultima, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c. ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente all'omessa dichiarazione di nullità. (Fattispecie di inammissibilità del motivo di ricorso avverso la sentenza con cui la corte territoriale aveva reputato irrilevante il diniego, da parte del Tribunale, della discussione orale della causa, richiesta ex art. 281-quinquies c.p.c.).
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civileart. 161 Codice di procedura civileart. 281 Codice di procedura civileart. 354 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civile
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art353 · fonte su Normattiva
Precedenti: 674193-01, 665171-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Nullità della citazione in primo grado per inosservanza dei termini a comparire - Rimessione in termini del convenuto contumace in primo grado e appellante - Conoscenza materiale dell'esistenza del processo - Impedimento - Eccezioni - Fondamento - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESSIONE IN TERMINI In genere.
Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire, la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sono state precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo quando si è verificata in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione e ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado - a causa del mancato rispetto dei termini a comparire da parte dell'atto introduttivo - e aveva deciso la causa nel merito, senza disporre la regressione del processo in difetto dei casi in cui ciò è tassativamente consentito, dichiarando l'inefficacia ex art. 44 l.fall. dei pagamenti ricevuti dalla società dopo il suo fallimento).
Riguarda ancheart. 44 Legge fallimentareart. 163 Codice di procedura civileart. 354 Codice di procedura civile
Precedenti: 668127-02
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO Rito del lavoro - Omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione - Nullità insanabile - Sussistenza - Ragioni - Impugnazione per cassazione della sentenza d’appello - Cassazione con rinvio - Necessità - Regola desumibile dagli artt. 353 e 354 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nei giudizi regolati dal rito del lavoro, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione, sicché, quando l'omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d'appello, la Corte di cassazione, ove la nullità sia stata dedotta come motivo di impugnazione, deve limitarsi a dichiararne la nullità con rimessione della causa al giudice di secondo grado, senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli art. 353 e 354 c.p.c., esclusivamente nei rapporti tra il giudizio di appello e quello di primo grado. (Nella specie, in relazione a una controversia agraria, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, sul presupposto che, benché dal verbale dell'udienza di discussione la causa risultasse decisa come "da separato dispositivo telematico", nel fascicolo d'ufficio non vi era alcun documento telematico contenente la trascrizione del dispositivo ma solo la sentenza recante data successiva all'udienza). 57 <!-- pag. 58 -->
Riguarda ancheart. 156 Codice di procedura civileart. 161 Codice di procedura civileart. 354 Codice di procedura civileart. 429 Codice di procedura civileart. 437 Codice di procedura civile
Precedenti: 633348-01, 675552-01, 663223-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Mancata comunicazione dell’ordinanza di fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni - Nullità della sentenza di primo grado - Sussistenza - Fondamento - Poteri del giudice d’appello - Fattispecie.
L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, che è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; in tal caso, il giudice d'appello deve decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli e, cioè, ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse nel giudizio di primo grado. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello secondo cui la mancata comunicazione 210 <!-- pag. 211 --> dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado non era di per sé sufficiente a configurare la suddetta nullità, sulla base dell'erronea convinzione circa la necessità di dedurre il pregiudizio concretamente subito).
Riguarda ancheart. 156 Codice di procedura civileart. 157 Codice di procedura civileart. 161 Codice di procedura civileart. 189 Codice di procedura civileart. 190 Codice di procedura civileart. 354 Codice di procedura civile
Precedenti: 628630-01, 670513-01, 663244-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedimento civile - Impugnazioni - Appello avverso sentenza del giudice di pace declinatoria della competenza - Omessa previsione della possibilità per il tribunale, in funzione di giudice d'appello, di rimettere la causa al giudice di primo grado in caso di riforma della sentenza - Lamentata lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza nonché del principio del giudice naturale precostituito per legge - Carenza di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 353, 354 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'art. 46 cod. proc. civ., censurati, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilità per il tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze del giudice di pace, di rimettere la causa al giudice di primo grado, qualora riformi la sentenza con cui il giudice di pace - definitivamente pronunciando - ha declinato la propria competenza. L'ordinanza di rimessione, infatti, è carente di motivazione sulla rilevanza della questione, in quanto il rimettente, pur dando atto della contemporanea pendenza, dinanzi a sé, di due procedimenti "aventi lo stesso oggetto sostanziale", l'uno in appello e l'altro in primo grado a seguito di riassunzione entro i termini indicati dal giudice di pace, non precisa alcunché circa la compatibilità tra tale riassunzione e l'attualità dell'interesse ad impugnare, e quindi sull'ammissibilità dell'appello.
Riguarda ancheart. 46 Codice di procedura civileart. 354 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Regolamento necessario di competenza - Esclusione per le sentenze del giudice di pace che pronuncino sulla competenza senza decidere il merito della controversia - Lamentata lesione del diritto di difesa e delle regole del giusto processo, nonché dei principi di uguaglianza e del giudice naturale precostituito per legge - Mancata precisazione degli effetti che la pronuncia additiva richiesta avrebbe sul giudizio 'a quo', per il quale il rimettente stesso assume il sopravvenuto difetto di interesse - Questione prospettata in via alternativa e non subordinata rispetto ad altra - Manifesta inammissibilità
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 cod. proc. civ. (anche in combinato disposto con gli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.), censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 42 cod. proc. civ. in tema di regolamento necessario di competenza, avverso le sentenze del giudice di pace che pronuncino sulla competenza, anche ai sensi degli artt. 39 e 40 cod. proc. civ. senza decidere il merito della controversia. Invero, il Tribunale rimettente, pur dando atto della contemporanea pendenza, dinanzi a sé, di due procedimenti "aventi lo stesso oggetto sostanziale", l'uno in appello e l'altro in primo grado a seguito di riassunzione dello stesso entro i termini indicati dal giudice di pace, non precisa alcunché circa la compatibilità tra tale riassunzione e l'attualità dell'interesse ad impugnare, e quindi sull'ammissibilità dell'appello. Tale lacuna comporta la mancata precisazione degli effetti che la pronuncia additiva richiesta avrebbe sul giudizio a quo , per il quale il rimettente stesso espone il sopravvenuto difetto di interesse. Inoltre, la questione è proposta in via alternativa rispetto ad altra e non già in via subordinata come formalmente enunciato nell'ordinanza di rimessione.
Riguarda ancheart. 46 Codice di procedura civileart. 354 Codice di procedura civile
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