Art. 359 c.p.c. — Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale
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[1]Nei procedimenti d'appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo.
[2]Davanti al pretore si osservano anche nei procedimenti d'appello le norme del procedimento di primo grado, in quanto applicabili.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva