Art. 367 c.p.c.Sospensione del processo di merito

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[1]Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41 primo comma e' depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo con ordinanza non impugnabile.

[2]Se la corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art367 · fonte su Normattiva