Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA Parti costituite successivamente - Obbligo di comunicazione - Esclusione.
Nel procedimento di cassazione, l'obbligo del cancelliere di dare comunicazione dell'udienza di discussione, a norma e nel termine previsto dall'art. 377, comma 2, c.p.c., sussiste nei soli confronti delle parti che, alla data del relativo adempimento, risultano costituite con il deposito degli atti all'uopo previsti, non anche, pertanto, nei confronti delle parti costituite successivamente.
Cass. civ. n. 34887/2025Sez. LRv. 677224-01
Riguarda ancheart. 377 Codice di procedura civile
Precedenti: 470729-01, 480082-01, 544029-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Ricorso per cassazione - Cause scindibili - Notifica a una delle parti al mero scopo di litis denuntiatio - Liquidazione delle spese a favore del controricorrente, distrattario nel giudizio di rinvio - Esclusione - Fattispecie.
In tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite. (Nella specie, la S.C., investita dell'impugnazione di una sentenza, emessa dalla Corte di appello in sede di rinvio, di condanna della parte soccombente al risarcimento del danno per lite temeraria in favore dell'altra, ha dichiarato irripetibili le spese richieste per detta fase dai legali dell'intimata a titolo di litis denuntiatio, in quanto gli stessi, costituitisi quali controricorrenti nel giudizio di legittimità, non potevano considerarsi contraddittori rispetto al capo di condanna ex art. 96 c.p.c., essendo già stata disposta a loro favore dalla corte territoriale la distrazione delle spese relative al rinvio).
Cass. civ. n. 28032/2025Sez. 2Rv. 676045-01
Riguarda ancheart. 332 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civileart. 385 Codice di procedura civileart. 93 Codice di procedura civileart. 96 Codice di procedura civile
Precedenti: 667313-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Controricorso non contenente ricorso incidentale - Controricorso in replica del ricorrente - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile il controricorso proposto dal ricorrente per replicare a quello - non contenente ricorso incidentale - proposto da altra parte, poiché il deposito del controricorso è attività difensiva consentita, ex art. 370, comma 1, c.p.c., solo alla parte contro la quale il ricorso è diretto ovvero - ai sensi dell'art. 371, comma 4, c.p.c. - per resistere al ricorso incidentale.
Cass. civ. n. 27766/2025Sez. 3Rv. 676602-01
Riguarda ancheart. 371 Codice di procedura civile
Precedenti: 669968-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Controricorso - Inosservanza dei criteri di redazione ex d.m. n. 110 del 2023 - Invalidità - Esclusione - Valutazione ai fini delle spese - Fattispecie.
L'inosservanza dei criteri e dei limiti di redazione degli atti processuali di parte stabiliti dal d.m. n. 110 del 2023 non ne comporta l'invalidità, ma può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del controricorso che il ricorrente aveva sollevato, deducendo l'omessa numerazione dell'atto e la violazione dei margini verticali di ogni pagina).
Cass. civ. n. 27552/2025Sez. 1Rv. 676375-01
Riguarda ancheart. 156 Codice di procedura civile
Precedenti: 662971-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL CONTRORICORSO Mancato deposito del ricorso - Controricorso dell'intimato - Ammissibilità - Condizioni.
Nel caso di omesso deposito del ricorso da parte del ricorrente, l'ammissibilità del controricorso dell'intimato, al fine di sentire dichiarare l'improcedibilità del ricorso, postula l'allegazione, al controricorso tempestivamente depositato ai sensi dell'art. 370, comma 3, c.p.c. (ratione temporis vigente), della copia del ricorso notificata all'intimato medesimo.
Cass. civ. n. 22406/2025Sez. 3Rv. 676150-01
Riguarda ancheart. 369 Codice di procedura civile
Precedenti: 618017-01, 660042-01, 459449-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE Ulteriore ricorso per cassazione - Termine di proponibilità - Decorrenza - Dalla notificazione del primo ricorso - Sussistenza - Fondamento.
Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, la seconda impugnazione deve essere notificata entro la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della prima, che dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente.
Cass. civ. n. 16991/2025Sez. 3Rv. 675021-01
Riguarda ancheart. 325 Codice di procedura civileart. 326 Codice di procedura civileart. 369 Codice di procedura civile
Precedenti: 648132-04
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Controricorso - Art. 365 c.p.c. - Applicabilità - Procura conferita prima della pubblicazione della sentenza - Requisito della specialità - Mancanza - Conseguenza - Inammissibilità del controricorso - Fattispecie.
In tema di giudizio di legittimità, al controricorso si applica la disposizione dell'art. 365 c.p.c. che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto da parte di un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale; in particolare, il requisito di specialità della procura implica l'esigenza che questa riguardi specificamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata e, di conseguenza, non può considerarsi speciale la procura rilasciata in data precedente a quella della decisione da impugnare. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il controricorso proposto dal difensore che aveva richiamato nell'atto la procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Cass. civ. n. 11616/2025Sez. 3Rv. 674488-01
Riguarda ancheart. 365 Codice di procedura civileart. 369 Codice di procedura civile
Precedenti: 588052-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Artt. 370 e 371 c.p.c., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Giudizi introdotti con ricorso notificato prima dell’1 gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Ai giudizi di legittimità introdotti con ricorso notificato prima dell'1 gennaio 2023, non si applicano gli artt. 370 e 371 c.p.c., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022, non essendo tali disposizioni richiamate dall'art. 35, comma 6, del medesimo d.lgs. fra quelle che - in deroga alla regola generale di cui al precedente comma 5 - sono applicabili anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato a tale data, per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Cass. civ. n. 9501/2025Sez. 3Rv. 674612-01
Riguarda ancheart. 371 Codice di procedura civileart. 35 d.lgs. 149/2022
Precedenti: 671673-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Art. 371 c.p.c. - Riforma d.lgs. n. 149 del 2022 - Ricorso incidentale - Deposito - Sufficienza - Conseguenze.
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, il ricorso incidentale, che la parte, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., deve proporre con l'atto contenente il controricorso, va soltanto depositato - esclusivamente con modalità telematiche, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione - e non anche notificato, sicché è onere della parte che riceve rituale notifica del ricorso seguire diligentemente, mediante accesso anche solo per via telematica agli atti, lo sviluppo del giudizio.
Cass. civ. n. 8678/2025Sez. 3Rv. 674242-01
Riguarda ancheart. 371 Codice di procedura civile
Precedenti: 671673-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).