Art. 410 c.p.c. — Tentativo di conciliazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. Leggi il testo vigente →
[1]Per le controversie di cui all'articolo precedente e' competente la magistratura del lavoro nella cui circoscrizione ha vigore il contratto collettivo, la norma corporativa o l'accordo da applicare, o in cui si svolgono i rapporti di lavoro da regolare.
[2]Se il contratto collettivo, la norma corporativa o l'accordo economico hanno vigore o i rapporti da regolare si svolgono in piu' circoscrizioni, per le controversie relative e' competente la magistratura del lavoro di Roma.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva