Art. 410 c.p.c.Tentativo di conciliazione

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[1]Per le controversie di cui all'articolo precedente e' competente la magistratura del lavoro nella cui circoscrizione ha vigore il contratto collettivo, la norma corporativa o l'accordo da applicare, o in cui si svolgono i rapporti di lavoro da regolare.

[2]Se il contratto collettivo, la norma corporativa o l'accordo economico hanno vigore o i rapporti da regolare si svolgono in piu' circoscrizioni, per le controversie relative e' competente la magistratura del lavoro di Roma.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art410 · fonte su Normattiva