Art. 433 c.p.c.Giudice d'appello

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. Leggi il testo vigente →

[1]La domanda relativa alle controversie previste nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 429 puo' essere proposta soltanto dopo che e' pervenuta al denunciante la copia del processo verbale di cui all'articolo precedente o dopo che sono decorsi quindici giorni dalla denuncia.

[2]Il giudice, se non risulta che sia stata fatta la denuncia a norma dell'articolo 430 o se questa e' stata fatta ad un'associazione che non rappresenta la categoria alla quale il denunciante appartiene, sospende anche d'ufficio il procedimento, affinche' sia fatta la denuncia, e fissa all'attore un termine perentorio per riassumere la causa.

[3]Eguale provvedimento il giudice puo' dare quando sono proposte domande riconvenzionali fondate su alcuno dei rapporti previsti nell'articolo 429.

[4]L'omissione della denuncia non puo' essere rilevata per la prima volta in appello.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art433 · fonte su Normattiva