Art. 433 c.p.c. — Giudice d'appello
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[1]La domanda relativa alle controversie previste nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 429 puo' essere proposta soltanto dopo che e' pervenuta al denunciante la copia del processo verbale di cui all'articolo precedente o dopo che sono decorsi quindici giorni dalla denuncia.
[2]Il giudice, se non risulta che sia stata fatta la denuncia a norma dell'articolo 430 o se questa e' stata fatta ad un'associazione che non rappresenta la categoria alla quale il denunciante appartiene, sospende anche d'ufficio il procedimento, affinche' sia fatta la denuncia, e fissa all'attore un termine perentorio per riassumere la causa.
[3]Eguale provvedimento il giudice puo' dare quando sono proposte domande riconvenzionali fondate su alcuno dei rapporti previsti nell'articolo 429.
[4]L'omissione della denuncia non puo' essere rilevata per la prima volta in appello.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva