Art. 433 c.p.c. — Giudice d'appello
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[1]L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti al tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.
[2]Ove l'esecuzione sia iniziata, prima della notificazione della sentenza, l'appello puo' essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all'articolo 434.
Testo vigente dal 12 dicembre 1973 al 21 marzo 1998 · versione 21 su Normattiva