Art. 484 c.p.c. — Giudice dell'esecuzione
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[1]L'espropriazione e' diretta da un giudice.
[2]Nei tribunali la nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni da che e' stato formato.
[3]Nelle preture fornite di piu' magistrati la nomina e' fatta dal dirigente a norma del comma precedente.
[4]Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva