Art. 484 c.p.c.Giudice dell'esecuzione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

[1]L'espropriazione e' diretta da un giudice.

[2]Nei tribunali la nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni da che e' stato formato.

[3]Nelle preture fornite di piu' magistrati la nomina e' fatta dal dirigente a norma del comma precedente.

[4]Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art484 · fonte su Normattiva