Art. 538 c.p.c.Nuovo incanto

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[1]Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il cancelliere ne da' notizia alle parti.

[2]Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il prezzo fissato a norma dell'articolo 535 secondo comma, il pretore ordina un nuovo incanto, nel quale e' ammessa qualsiasi offerta.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art538 · fonte su Normattiva