Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE Omessa dichiarazione del terzo - Opposizione ex art. 617 c.p.c. di quest'ultimo avverso l'ordinanza di assegnazione - Deduzione di vizi del provvedimento - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Nel procedimento di pignoramento presso terzi, il terzo pignorato, anche nel caso in cui non abbia reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, non solo nelle limitate ipotesi previste dall'art. 548, ultimo comma, c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto (come quelli attinenti alla corretta operatività del meccanismo della ficta confessio), avendo un legittimo interesse all'individuazione del soggetto cui il debito debba essere pagato per ottenere l'effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'inammissibile l'opposizione del terzo pignorato in ragione della carenza di interesse a far valere l'esorbitanza del quantum debeatur, omettendo di pronunciarsi sulla domanda principale afferente a vizi propri dell'ordinanza).
Cass. civ. n. 32376/2025Sez. 3Rv. 677181-01
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civileart. 547 Codice di procedura civileart. 553 Codice di procedura civileart. 617 Codice di procedura civileart. 548 Codice di procedura civile
Precedenti: 671146-02, 665105-01
APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Azione ex art. 1676 c.c. - Oggetto e natura - Procedura esecutiva promossa da altri dipendenti dell'appaltatore contro il committente quale terzo pignorato - Irrilevanza - Limiti. · ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere.
Quella prevista dall'art. 1676 c.c. è un'azione diretta di cognizione con cui i dipendenti dell'appaltatore fanno valere, nei confronti del committente, un credito ex lege fino alla concorrenza del debito di questi verso l'appaltatore, e non è preclusa dalla procedura esecutiva contestualmente o anteriormente promossa da altri dipendenti dell'appaltatore contro il medesimo committente quale terzo pignorato, rilevando quest'ultima unicamente sul piano esecutivo e del concorso nella distribuzione delle somme pignorate presso il terzo, sempre che non sia intervenuta l'ordinanza di assegnazione (che segna il momento a partire dal quale il committente non è più debitore dell'appaltatore).
Cass. civ. n. 28770/2025Sez. LRv. 676806-01
Riguarda ancheart. 1676 Codice civileart. 553 Codice di procedura civile
Precedenti: 436024-01, 588664-01, 675122-01, 653177-01
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Processo esecutivo - Iscrizione a ruolo - Modalità - Deposito di copie conformi degli atti indicati negli artt. 543, comma 4, e 557, comma 2, c.p.c., nel termine perentorio ivi previsto - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inefficacia del pignoramento ed estinzione del processo - Deposito di copie sprovviste di attestazione di conformità - Sanatoria mediante tardiva produzione della stessa - Esclusione. · ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.
L'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti. (Principio affermato in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363-bis c.p.c.).
Cass. civ. n. 28513/2025Sez. 3Rv. 676421-01
Riguarda ancheart. 557 Codice di procedura civileart. 3 d.lgs. 164/2024art. 7 d.lgs. 164/2024art. 363 Codice di procedura civile
Precedenti: 673798-01
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Pignoramento presso terzi - Oggetto - Crediti successivi alla conclusione del procedimento - Esclusione.
In tema di espropriazione presso terzi, il pignoramento si riferisce ai soli crediti esistenti al momento della dichiarazione positiva del terzo pignorato o della pronuncia della sentenza o del provvedimento giudiziale che accerta l'obbligo del terzo, non estendendosi a quelli sorti successivamente alla conclusione del procedimento. 55 <!-- pag. 56 -->
Cass. civ. n. 24670/2025Sez. 3Rv. 676583-02
Riguarda ancheart. 547 Codice di procedura civileart. 548 Codice di procedura civileart. 553 Codice di procedura civile
Precedenti: 583130-01, 667976-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione nei confronti del terzo debitore ex art. 8, comma 3, l. n. 898 del 1970 (ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, 160 <!-- pag. 161 --> c.p.c.) - Opposizione ex art. 615 c.p.c. del terzo - Litisconsorzio necessario del coniuge obbligato - Configurabilità - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.
Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. volta a contestare l'an o il quantum del diritto di agire in executivis del coniuge creditore che ha promosso l'esecuzione nei confronti del terzo debitore ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l. n. 898 del 1970, ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c., sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge obbligato, interessato a partecipare ad un giudizio che è teso ad accertare l'esatta consistenza del suo obbligo e la cui decisione, avente attitudine al giudicato, incide sulla sua liberazione nei confronti del procedente e/o sul suo diritto di credito verso il terzo.
Cass. civ. n. 8885/2025Sez. 3Rv. 674485-01
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 8 Legge sul divorzioart. 437 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civile
Precedenti: 673529-01, 661412-01
Iscrizione a ruolo - Copie conformi - Deposito nel termine perentorio ex artt. 543 e 557 c.p.c. - Necessità - Deposito tardivo - Conseguenze - Estinzione della procedura - Sanatoria - Inammissibilità.
La Sezione Terza civile, pronunciandosi su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. proposto dal Tribunale di Milano con ordinanza del 26 novembre 2024 n. 3171, ha affermato il seguente principio di diritto: «l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall’avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l’eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti».
Cass. civ. n. 28513/2025Sez. 3documento ufficiale Riguarda ancheart. 363-bis Codice di procedura civileart. 557 Codice di procedura civile
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).