Art. 543 c.p.c.Forma del pignoramento

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[1]Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

[2]L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:

  • 1)l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  • 2)l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
  • 3)la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il ((tribunale)) competente;88
  • 4)la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al ((giudice dell'esecuzione)) del luogo di residenza del terzo, affinche' questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori.88

[3]Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.

[4]L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, e' tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria ((del tribunale)) per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314.88

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo vigente dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998 · versione 89 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art543 · fonte su Normattiva