Art. 562 c.p.c. — Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione
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[1]Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell'articolo 497, il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione.
[2]Il conservatore delle ipoteche provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza.
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