Art. 562 c.p.c.Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione

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[1]Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell'articolo 497, il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione.

[2]Il conservatore delle ipoteche provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art562 · fonte su Normattiva