Art. 591 c.p.c. — Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto
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[1]All'udienza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione, se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, dispone l'amministrazione giudiziaria a norma dell'articolo 592 e seguenti, oppure ordina che si proceda a nuovo incanto.
[2]In quest'ultimo caso il giudice puo' stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicita', fissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005 · versione 0 su Normattiva