Art. 642 c.p.c. — Esecuzione provvisoria
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[1]Se il credito e' fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.
[2]L'esecuzione provvisoria puo' essere concessa anche se vi e' pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ma il giudice puo' imporre al ricorrente una cauzione.
[3]In tali casi il giudice puo' anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 482.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva