Art. 653 c.p.c. — Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione
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[1]Se l'opposizione e' rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure e' dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia gia' munito, acquista efficacia esecutiva.
[2]Se l'opposizione e' accolta solo in parte, il titolo esecutivo e' costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione gia' compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantita' ridotta.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 20 giugno 1976 · versione 0 su Normattiva