Art. 658 c.p.c.Intimazione di sfratto per morosita'

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[1]Il locatore puo' intimare al conduttore lo sfratto con le modalita' stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone d'affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti, se non superano, nel loro ammontare, la competenza del conciliatore o del pretore.

[2]Se il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare a norma dell'articolo 639 la somma che e' disposto ad accettare in sostituzione.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 29 novembre 1984 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art658 · fonte su Normattiva