Art. 664 c.p.c. — Pagamento dei canoni
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[1]Nel caso previsto nell'articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto d'ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione.
[2]Il decreto e' steso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante, da conservarsi in cancelleria.
[3]Il decreto e' immediatamente esecutivo, ma contro di esso puo' essere proposta opposizione a norma del capo precedente. L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 26 novembre 2024 · versione 0 su Normattiva