Art. 667 c.p.c. — Mutamento del rito
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[1]Per la pronuncia dei provvedimenti previsti nei due articoli precedenti e' sempre competente il conciliatore o il pretore adito, davanti al quale il giudizio prosegue per la decisione del merito, se la causa e' di sua competenza.
[2]Se, anche in dipendenza delle eccezioni opposte dal convenuto, la causa eccede la competenza del conciliatore o del pretore adito, questi rimette le parti al giudice competente e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa.
[3]Nel caso previsto nell'articolo 659, se la controversia riguarda uno dei rapporti indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 429, il termine per la riassunzione non puo' essere inferiore a venti giorni, e la parte interessata deve provvedere alla denuncia all'associazione sindacale a norma dell'articolo 430 entro cinque giorni dall'ordinanza di rimessione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 29 novembre 1984 · versione 0 su Normattiva