Art. 667 c.p.c.Mutamento del rito

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[1]((Per la pronuncia dei provvedimenti previsti nei due articoli precedenti e' sempre competente il pretore adito davanti al quale il giudizio prosegue per la decisione nel merito se la causa e' di sua competenza.

[2]Se, anche in dipendenza delle eccezioni opposte dal convenuto, la causa eccede la competenza del pretore adito, questi rimette le parti al giudice competente e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa)).

[3]Nel caso previsto nell'articolo 659, se la controversia riguarda uno dei rapporti indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 429, il termine per la riassunzione non puo' essere inferiore a venti giorni, e la parte interessata deve provvedere alla denuncia all'associazione sindacale a norma dell'articolo 430 entro cinque giorni dall'ordinanza di rimessione.

Testo vigente dal 29 novembre 1984 al 1 gennaio 1993 · versione 40 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art667 · fonte su Normattiva