Art. 669-quater c.p.c. — Competenza in corso di causa
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[1]((Quando vi e' causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.
[2]Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non e' ancora designato o il giudizio e' sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669-ter.
[3]Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al pretore.
[4]In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione la domanda si propone al giudiche che ha pronunziato la sentenza.
[5]Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non e' competente a conoscere la causa in merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669 ter.
[6]Il terzo comma dell'articolo 669-ter si applica altresi' nel caso in cui l'azione civile e' stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 316 del codice di procedura penale.)) 67
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477
67La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
Testo vigente dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994 · versione 64 su Normattiva