Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo civile - Consulente tecnico - Richiesta di utilizzo nei procedimenti di istruzione preventiva ai fini della composizione della lite - Reclamabilità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza - Omessa previsione - Disparità di trattamento e violazione del diritto di azione e di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 197006).
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., gli artt. 669-quaterdecies e 695 cod. proc. civ., nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall’art. 669-terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis del medesimo codice. La norma censurata dal Tribunale di Roma, sez. tredicesima civile, ha un univoco tenore letterale che esclude, in via generale e come motivato plausibilmente dal rimettente, la reclamabilità dei provvedimenti di rigetto dell’istanza per l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva; reclamabilità che è invece possibile con riferimento al provvedimento di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 cod. proc. civ. Dunque, il provvedimento con il quale il giudice denega, per ragioni di merito o di rito, la nomina del consulente indicato, poiché non impugnabile, priva definitivamente la parte di una importante facoltà processuale diretta alla possibile composizione della lite, compromettendo il diritto di agire in giudizio. Tale previsione contrasta anche con il canone di ragionevolezza, incidendo sulla tutela dell’interesse giuridico del ricorrente ad accedere alla definizione concordata di una possibile controversia, interesse coerente con quello generale dell’ordinamento, rilevante anche sul piano costituzionale, alla ragionevole durata dei processi. Al contrario, la perdita del diritto della parte ricorrente alla chance di svolgere un approfondimento tecnico nell’ambito di un procedimento mirato ad evitare l’instaurazione di un lungo e dispendioso giudizio contenzioso deve essere presidiata da uno strumento di gravame. Né ha rilievo la circostanza che il ricorso potrebbe essere riproposto a fronte dell’ordinanza di rigetto, non essendovi equivalenza, quanto a qualità della tutela giurisdizionale, tra riproponibilità dell’istanza al medesimo giudice che già l’abbia respinta e reclamabilità davanti ad un altro giudice. (Precedenti: S. 173/2022; S. 89/2021 - mass. 43863; S. 87/2021 - mass. 43844; S. 58/2020 - mass. 42158; S. 110/2013 - mass. 37100; S. 26/2010 - mass. 34295; S. 144/2008 - mass. 32411; S. 493/2002 - mass. 27424; S. 253/1994 - mass. 20735).
Riguarda ancheart. 695 Codice di procedura civile
Prospettazione della questione incidentale - Censura attinente a istituto processuale, quale pregiudiziale nel giudizio a quo (nella specie: disciplina delle spese processuali) - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, e degli artt. 91, 669- quaterdecies e 669- septies cod. proc. civ., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per carente descrizione della fattispecie concreta, ridondante sulla rilevanza. Le censure dell'ordinanza di rimessione sottendono una questione di carattere più generale, afferente la legittimità costituzionale di un sistema, nel quale tutti gli oneri, ed in specie anche quelli della consulenza tecnica d'ufficio, si assume che siano a carico della parte ricorrente, la quale, nella materia della responsabilità sanitaria, è tenuta a proporre il ricorso ex art. 696- bis cod. proc. civ. che costituisce, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 24 del 2017, condizione di procedibilità della domanda giudiziale di merito.
sentenza 87/2021massima n. 43838 Riguarda ancheart. 8 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 91 Codice di procedura civileart. 669-septies Codice di procedura civile
Procedimento civile - Spese processuali - Censura di norme in parte già applicate, in parte non applicabili al giudizio a quo - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, e degli artt. 91, 669- quaterdecies e 669- septies cod. proc. civ., che disciplinano il regime delle spese processuali. Quanto all'art. 8, il rimettente ne ha fatto applicazione; quanto alle altre disposizioni, esse riguardano la disciplina delle spese processuali, sia in generale (art. 91 cod. proc. civ.), sia nel procedimento cautelare uniforme (artt. 669- quaterdecies e 669- septies cod. proc. civ.), mentre le censure del rimettente si focalizzano sulla sorte delle spese processuali all'esito dello speciale procedimento di consulenza tecnica preventiva previsto dall'art. 8 della legge n. 24 del 2017. L'intervenuta applicazione da parte del giudice a quo della disposizione censurata costituisce ragione di inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: ordinanze n. 269 del 2020, n. 289 del 2011 e n. 300 del 2009 ).
sentenza 87/2021massima n. 43839 Riguarda ancheart. 8 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 91 Codice di procedura civileart. 669-septies Codice di procedura civile
Procedimento civile - Spese processuali - Delimitazione del thema decidendum alle spese per la consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento preventivo ai fini della composizione di lite in relazione alle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, e degli artt. 91, 669- quaterdecies e 669- septies cod. proc. civ., l'oggetto delle questioni deve essere circoscritto all'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, ossia alla disciplina della consulenza tecnica preventiva introdotta dalla stessa legge n. 24 del 2017 come condizione di procedibilità della domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria. Dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione si evince chiaramente, infatti, che le altre disposizioni, pur parimenti indicate come censurate, sono in realtà richiamate al solo fine di illustrare il più ampio contesto normativo nel quale si colloca la fattispecie oggetto dei dubbi di legittimità costituzionale.
sentenza 87/2021massima n. 43840 Riguarda ancheart. 8 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 91 Codice di procedura civileart. 8 Responsabilità sanitariaart. 669-septies Codice di procedura civile
Procedimento civile - Procedimento cautelare uniforme - Accertamento tecnico preventivo - Possibilità di proporre la relativa domanda, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito - Mancata previsione - Irragionevolezza, per assenza di argomenti idonei a giustificare la diversità di disciplina normativa, con riguardo all'arbitrato, tra l'accertamento tecnico preventivo e le altre misure cautelari - Lesione del diritto alla prova e del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa, l'art. 669- quaterdecies cod. proc. civ., nella parte in cui, escludendo l'applicazione dell'art. 669- quinquies dello stesso codice ai provvedimenti di cui all'art. 696 cod. proc. civ., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito. Premesso che i provvedimenti di istruzione preventiva hanno natura cautelare e che tra l'art. 696 cod. proc. civ., concernente l'accertamento tecnico preventivo, e la normativa generale sui provvedimenti cautelari non sussiste alcuna incompatibilità contraria al carattere espansivo di quest'ultima; l'esclusione dell'accertamento tecnico preventivo dall'ambito applicativo definito dall'art. 669- quaterdecies cod. proc. civ., con conseguente inapplicabilità dell'art. 669- quinquies dello stesso codice, non supera lo scrutinio di ragionevolezza, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. Infatti, la ratio diretta ad evitare che la durata del processo ordinario si risolva in un pregiudizio per la parte che intende far valere le proprie ragioni, comune ai provvedimenti di cui agli artt. 669- bis e seguenti ed all'art. 696 cod. proc. civ., il carattere provvisorio e strumentale dei detti provvedimenti rispetto al giudizio a cognizione piena, del pari comune, nonché l'assenza di argomenti idonei a giustificare la diversità di disciplina normativa, con riguardo all'arbitrato, tra il provvedimento di cui al citato art. 696 e gli altri provvedimenti cautelari, i quali possono essere ottenuti ricorrendo al giudice, anche se la controversia, nel merito, è devoluta ad arbitri (art. 669- quinquies cod. proc. civ.), rendono del tutto irragionevole la detta esclusione. La norma denunciata viola, altresì, l'art. 24, comma secondo, Cost., perché l'impossibilità di espletare l'accertamento tecnico preventivo in caso di controversia devoluta ad arbitri (i quali, ai sensi dell'art. 818 cod. proc. civ., non possono concedere provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge) compromette il diritto alla prova, per la possibile alterazione dello stato dei luoghi o di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico, con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa. Per l'affermazione che l'univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 219/2008. Con specifico riguardo alla natura cautelare dei provvedimenti di istruzione preventiva, v. la citata sentenza n. 144/2008, che ne evidenzia la ratio ispiratrice, diretta ad evitare che la durata del processo si risolva in un danno per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni. Più in generale, sul ruolo strumentale della tutela cautelare rispetto alla piena attuazione della funzione giurisdizionale, v. le citate sentenze n. 421/1996 e n. 253/1994.
sentenza 26/2010massima n. 34295 Procedimento civile - Procedimento cautelare uniforme - Accertamento tecnico preventivo - Istanza - Reiezione - Mancata previsione della possibilità di proporre reclamo avverso l'ordinanza di rigetto - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla tutela cautelare sostanziale, con lesione del diritto di difesa e del principio costituzionale della parità delle parti processuali - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Sono costituzionalmente illegittimi - in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., unitariamente considerati - gli artt. 669- quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso. La disciplina della istruzione preventiva fa parte della tutela cautelare, di cui condivide la ratio ispiratrice (che è quella di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio della parte che dovrebbe veder riconosciute le proprie ragioni), sicché la non reclamabilità dei provvedimenti che respingono ricorsi per provvedimenti di istruzione preventiva appare come un'incoerenza interna alla disciplina della tutela cautelare, per la discrasia che determina rispetto alla reclamabilità dei provvedimenti di rigetto di istanze cautelari sostanziali e ancor più rispetto alla reclamabilità del provvedimento di diniego di sequestro giudiziario per provvedere alla custodia temporanea di libri, registri, documenti, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, disciplinato dall'art. 670, secondo comma, cod. proc. civ. La non impugnabilità dei provvedimenti sia di rigetto che di accoglimento neppure comporta parità di tutela tra le parti, dal momento che il danno che può derivare al ricorrente da un provvedimento di rigetto può essere irreparabile, mentre quello che può subire il resistente per effetto della concessione ed esecuzione di un provvedimento di istruzione preventiva non è definitivo. - Sui principi della non necessaria previsione di un doppio grado di merito per la realizzazione del diritto di difesa e della non necessaria attribuzione di identiche facoltà a tutte le parti, purché sia ad esse assicurata la sostanziale parità di efficacia degli strumenti processuali predisposti, v. citata ordinanza n. 107/2007. - Sul principio secondo cui il legislatore fruisce di ampi margini di scelta nella regolazione degli istituti processuali, v. citata sentenza n. 237/2007. - Sulla sottoponibilità della disciplina del processo allo scrutinio di ragionevolezza, v. citata ordinanza n. 128/1999. - Sull'analogia di ragioni tra la tutela cautelare e l'istruzione preventiva, nonché sul rapporto che lega il diritto di esercitare l' onus probandi con la garanzia di cui all'art. 24 Cost., v. citate sentenze nn. 471/1990, 257/1996, 46/1997. - Sulla non equivalenza della facoltà di reclamo a quella di riproposizione dell'istanza al giudice che ha emesso il provvedimento di rigetto (art. 669- septies cod. proc. civ.), v. citata sentenza n. 253/1994.
Riguarda ancheart. 695 Codice di procedura civile
PROCEDIMENTO CIVILE - NORMATIVA REGOLATRICE DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME - APPLICAZIONE INTEGRALE AI PROCEDIMENTI DI DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO - OMESSA PREVISIONE, ANALOGAMENTE A QUANTO DISPOSTO PER I PROCEDIMENTI POSSESSORI, DELLA APPLICABILITÀ DI QUELLA NORMATIVA IN QUANTO COMPATIBILE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SOTTO IL PROFILO DELL’EGUALE TRATTAMENTO DI SITUAZIONI DIVERSE - DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE NELLA CONFIGURAZIONE DEI RAPPORTI TRA GIUDIZIO CAUTELARE E GIUDIZIO DI MERITO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 669-quaterdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede l’applicazione integrale della disciplina regolatrice del procedimento cautelare uniforme anche ai procedimenti di denuncia di nuova opera (e di danno temuto). L’asserita assimilabilità dei procedimenti enunciatori a quello possessorio, infatti, non comporta alcun vincolo per il legislatore a regolarne in modo identico il rapporto con il giudizio di merito e, in particolare, a limitarne la libertà di variamente articolare il rapporto di strumentalità dei provvedimenti interinali rispetto al giudizio di merito.
Processo civile - Procedimenti cautelari - Denuncia di nuova opera e di danno temuto - Rigetto del ricorso nunciatorio - Lamentata inibizione dell'accesso alla fase di giudizio a cognizione piena nel merito - Pretesa lesione del diritto di difesa con disparità di trattamento rispetto al possessore che proponga domanda di reintegrazione e di manutenzione - Prospettazione della questione con formulazione oscura e contraddittoria - Carenza dei requisiti di inequivocità e chiarezza necessari per un'adeguata valutazione in ordine sia alla rilevanza sia alla fondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, per carenza dei requisiti di inequivocita' e chiarezza, necessari per un'adeguata valutazione in ordine alla sua rilevanza e fondatezza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669-quaterdecies cod. proc. civ. - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui non prevede che per le azioni nunciatorie proposte dal possessore il 'corpus' normativo del rito cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis e seguenti dello stesso codice si applichi solo in quanto compatibile. - O. nn. 33/1996, 437/1996, 174/1999.
sentenza 68/2000massima n. 25186