Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Censura attinente a istituto processuale, quale pregiudiziale nel giudizio a quo (nella specie: disciplina delle spese processuali) - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, e degli artt. 91, 669- quaterdecies e 669- septies cod. proc. civ., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per carente descrizione della fattispecie concreta, ridondante sulla rilevanza. Le censure dell'ordinanza di rimessione sottendono una questione di carattere più generale, afferente la legittimità costituzionale di un sistema, nel quale tutti gli oneri, ed in specie anche quelli della consulenza tecnica d'ufficio, si assume che siano a carico della parte ricorrente, la quale, nella materia della responsabilità sanitaria, è tenuta a proporre il ricorso ex art. 696- bis cod. proc. civ. che costituisce, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 24 del 2017, condizione di procedibilità della domanda giudiziale di merito.
sentenza 87/2021massima n. 43838 Riguarda ancheart. 8 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 91 Codice di procedura civileart. 669-quaterdecies Codice di procedura civile
Procedimento civile - Spese processuali - Censura di norme in parte già applicate, in parte non applicabili al giudizio a quo - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, e degli artt. 91, 669- quaterdecies e 669- septies cod. proc. civ., che disciplinano il regime delle spese processuali. Quanto all'art. 8, il rimettente ne ha fatto applicazione; quanto alle altre disposizioni, esse riguardano la disciplina delle spese processuali, sia in generale (art. 91 cod. proc. civ.), sia nel procedimento cautelare uniforme (artt. 669- quaterdecies e 669- septies cod. proc. civ.), mentre le censure del rimettente si focalizzano sulla sorte delle spese processuali all'esito dello speciale procedimento di consulenza tecnica preventiva previsto dall'art. 8 della legge n. 24 del 2017. L'intervenuta applicazione da parte del giudice a quo della disposizione censurata costituisce ragione di inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: ordinanze n. 269 del 2020, n. 289 del 2011 e n. 300 del 2009 ).
sentenza 87/2021massima n. 43839 Riguarda ancheart. 8 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 91 Codice di procedura civileart. 669-quaterdecies Codice di procedura civile
Procedimento civile - Spese processuali - Delimitazione del thema decidendum alle spese per la consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento preventivo ai fini della composizione di lite in relazione alle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, e degli artt. 91, 669- quaterdecies e 669- septies cod. proc. civ., l'oggetto delle questioni deve essere circoscritto all'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 24 del 2017, ossia alla disciplina della consulenza tecnica preventiva introdotta dalla stessa legge n. 24 del 2017 come condizione di procedibilità della domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria. Dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione si evince chiaramente, infatti, che le altre disposizioni, pur parimenti indicate come censurate, sono in realtà richiamate al solo fine di illustrare il più ampio contesto normativo nel quale si colloca la fattispecie oggetto dei dubbi di legittimità costituzionale.
sentenza 87/2021massima n. 43840 Riguarda ancheart. 8 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).art. 91 Codice di procedura civileart. 8 Responsabilità sanitariaart. 669-quaterdecies Codice di procedura civile
Processo civile - Procedimento cautelare - Spese del procedimento - Liquidazione delle spese solo in caso di rigetto della richiesta cautelare 'ante causam' o di dichiarazione di incompetenza, e non anche nell’ipotesi di domanda cautelare in corso di causa - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento di situazioni omogenee - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 669-septies, secondo comma, del codice di procedura civile, censurato - per violazione dell'articolo 3 della Costituzione - in quanto non prevede che il giudice possa provvedere sulle spese nel caso di pronuncia di rigetto o di dichiarazione di incompetenza sulla domanda di provvedimento cautelare proposta nel corso della causa di merito, ammettendo invece la liquidazione delle stesse solo in caso di rigetto della misura cautelare richiesta 'ante causam' o di dichiarazione di incompetenza a provvedere su di essa. La norma rappresenta un'applicazione della regola generale di cui all'art. 91 cod. proc. civ., che riconosce al giudice tale possibilità solo per provvedimenti che definiscono il giudizio - anche se ciò avvenga non con sentenza, come nel caso di estinzione del processo - e tra i quali non può ricomprendersi la pronuncia di rigetto ipotizzata dal giudice 'a quo', cosicché la mancanza di omogeneità delle due ipotesi raffrontate esclude la configurabilità della lamentata disparità di trattamento. Del resto, le deroghe a detta regola non possono essere assunte come 'tertia comparationis', perché, al di là delle peculiarità di struttura e funzione di ciascun istituto, esse sono correlate all'attitudine dei singoli provvedimenti ad acquisire successivamente un certo grado di stabilità; infine, la tendenza alla riproposizione di istanze cautelari, è un inconveniente rispetto al quale può soccorrere l'istituto della responsabilità, disciplinato dall'art. 96 dello stesso codice.
PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTI POSSESSORI - APPLICABILITA' AD ESSI DELLA NUOVA DISCIPLINA PREVISTA PER I PROCEDIMENTI CAUTELARI - SVOLGIMENTO DELLA FASE DI MERITO DEL GIUDIZIO, IN CASO DI PROVVEDIMENTO DI RIGETTO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - ERRONEITA' DELLE PREMESSE DA CUI MUOVE IL GIUDICE RIMETTENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 669-septies e 669-octies cod. proc. civ., denunziati nella parte in cui prevedono che il giudizio possessorio di merito si svolga soltanto in caso di accoglimento della richiesta tutela interdittale. Le premesse da cui muove e le conclusioni cui perviene il giudice 'a quo' risultano infatti del tutto erronee, poiche' l'assunto circa la non reclamabilita' del provvedimento di rigetto dell'interdetto possessorio, e' stato smentito dalla sopravvenuta sent. n. 501 del 1995 di questa Corte (come corollario di quanto affermato nelle sentenze n. 253 del 1994 e n. 197 del 1995), mentre la asserita abolizione della fase di merito del procedimento possessorio, ma solo nel caso di provvedimento di rigetto, appare estranea alla 'ratio' della riforma, oltre che contraria agli indizi normativi di cui agli artt. 704 e 705 cod. proc. civ., per cui il giudizio a cognizione piena non puo' essere escluso, meno che mai 'secundum eventum litis'. Quantomeno immotivato, infine, si palesa anche l'altro assunto circa l'applicabilita' dell'art. 669-octies nel procedimento possessorio, avendo la Corte gia' chiarito la "selettivita'" del rinvio al procedimento cautelare uniforme, operato dall'art. 703, secondo comma, stesso codice. - O. n. 58/1996. red.: A.M. Marini
Riguarda ancheart. 669-octies Codice di procedura civile