Art. 690 c.p.c. — Pronuncia sui provvedimenti immediati
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[1]Se non ha disposto la citazione delle parti interessate, il giudice, col decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente, fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
[2]All'udienza, il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti immediati e provvede in ordine alla trattazione della causa a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva