Art. 690 c.p.c.Pronuncia sui provvedimenti immediati

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[1]Se non ha disposto la citazione delle parti interessate, il giudice, col decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente, fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

[2]All'udienza, il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti immediati e provvede in ordine alla trattazione della causa a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art690 · fonte su Normattiva