Art. 705 c.p.c.Divieto di proporre giudizio petitorio

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[1]Il convenuto nel giudizio possessorio non puo' proporre giudizio petitorio, finche' il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita.

[2]Il convenuto puo' tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l'esecuzione del provvedimento possessorio non puo' compiersi per fatto dell'attore.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 13 febbraio 1992 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art705 · fonte su Normattiva