Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Possesso - Procedimenti possessori - Facoltà di instaurare giudizio petitorio prima della definizione della controversia possessoria e della esecuzione della decisione in caso di pregiudizio (o pericolo di pregiudizio) irreparabile per il convenuto - Asserito ingiustificato trattamento di favore rispetto alla generalità dei convenuti proprietari nei cui confronti non sia ravvisabile detto pregiudizio - Auspicata proponibilità di una mera eccezione petitoria nel giudizio possessorio, al solo fine del rigetto della domanda possessoria - Questione interpretativa devoluta al giudice del rapporto processuale - Manifesta infondatezza.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 705 del codice di procedura civile, nella parte in cui consente la proposizione del giudizio petitorio prima della definizione della controversia possessoria e della esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto, anziché limitarsi a consentire la deducibilità delle ragioni petitorie davanti al giudice del possessorio al solo fine di chiedere la reiezione della domanda possessoria. L’ordinanza di rimessione, infatti, non pone una questione di costituzionalità, ma di interpretazione della normativa, devoluta al giudice del rapporto processuale.
POSSESSO (IN GENERE) - TUTELA POSSESSORIA - AUTONOMIA E SEPARAZIONE DALLA TUTELA PETITORIA - CONFORMITA', 'EX SE', AL PRINCIPIO DI RAZIONALITA' ED ALLA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA PROPRIETA' PRIVATA.
L'autonomia della tutela del possesso rispetto a quella della proprieta' - cui si correla il divieto di cumulo del giudizio possessorio con quello petitorio - e', in se', conforme sia al principio di razionalita' (art. 3 Cost.)che alla garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e della proprieta' privata (art. 42 Cost.): sotto l'un profilo, la tutela possessoria risponde all'esigenza di ordine pubblico di pronto ripristino di una situazione di fatto arbitrariamente modificata da terzi senza preventivo accertamento dello stato di diritto; sotto l'altro profilo, essa non preclude - ma differisce soltanto - la tutela giurisdizionale del proprietario (non possessore), e d'altro lato avvantaggia il proprietario che subisca spoglio o molestie nel possesso, consentendogli di fruire di un rimedio rapido, che non richiede la prova del diritto. - V. anche S. n. 41/1974.
sentenza 25/1992massima n. 18041 Riguarda ancheart. 1168 Codice civile
PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI POSSESSORI - PROCEDIMENTO IN CUI SIA CONVENUTO IL PROPRIETARIO NON POSSESSORE - POSSIBILITA', PER QUEST'ULTIMO, DI PROPORRE GIUDIZIO PETITORIO PRIMA DELLA DECISIONE POSSESSORIA E DELL'ESECUZIONE DI ESSA - DIVIETO, ANCHE NEL CASO CHE AL PROPRIETARIO POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO IRRIMEDIABILE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAZIONALITA' E DELLA GARANZIA DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
L'assoluto divieto di cumulo del giudizio possessorio con quello petitorio, viola sia il principio di razionalita' che il diritto alla tutela giurisdizionale del proprietario non possessore, nel caso in cui la pronuncia possessoria possa comportare, per il convenuto proprietario, un pregiudizio irreparabile (quale la perdita del diritto per effetto di vendita del bene mobile non registrato effettuata dal possessore a terzi in buona fede; ovvero la necessaria distruzione del manufatto la cui realizzazione integri spoglio dell'altrui possesso immobiliare). In tal caso, infatti, la tutela possessoria - contraddicendo la "ratio" dei relativi procedimenti - non e' bilanciata e limitata dalla possibilita' di riparare, mediante un altro giudizio, il danno arrecato al proprietario non possessore, e la tutela giurisdizionale di quest'ultimo non e' soltanto differita, ma frustrata dalla preventiva esecuzione del provvedimento possessorio. E' percio' illegittimo costituzionalmente - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 705, comma primo, cod.proc.civ., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto. - V. peraltro (ma in termini generali, e non con riguardo allo specifico caso qui considerato), S. n. 41/1974.
sentenza 25/1992massima n. 18044 PROCESSO CIVILE - COD. PROC. CIV., ART. 705, PRIMO COMMA - DIVIETO AL CONVENUTO NEL GIUDIZIO POSSESSORIO DI PROPORRE GIUDIZIO PETITORIO, FINCHE' IL PRIMO NON SIA DEFINITO E LA DECISIONE ESEGUITA - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24 - INTERPRETAZIONE - DISCIPLINA LEGISLATIVA DEL DIRITTO - ADEGUAMENTO ALLE PARTICOLARI CARATTERISTICHE DEI SINGOLI PROCEDIMENTI - LIMITI DELLA RAGIONEVOLEZZA E DELLA CONGRUITA' - AZIONI A TUTELA DELLA PROPRIETA' - POSSIBILE DIVERSITA' DI DISCIPLINA - NON E' VIETATA DAGLI ARTT. 3 E 42 DELLA COSTITUZIONE.
L'art. 24 della Costituzione non impedisce che l'esercizio del diritto di difesa possa essere diversamente regolato in relazione alle particolari caratteristiche dei singoli procedimenti e degli interessi da tutelare, purche' non sia svuotato del suo contenuto, ne' gli artt. 3 e 42 vietano - sempre che non siano superati i limiti della ragionevolezza e congruita' - di disciplinare variamente l'esercizio delle azioni a tutela della proprieta'. Non e' fondata, pertanto, in relazione alle norme su dette, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 705, comma primo, c.p.c., il quale - vietando al convenuto nel giudizio possessorio di proporre giudizio petitorio, finche' il primo non sia definito e la decisione eseguita - regola in maniera congrua e razionale il concorso delle azioni a difesa della proprieta' e del possesso.