Art. 708 c.p.c.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
Testo vigente dal 28 febbraio 2023, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
Testo vigente dal 28 febbraio 2023, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Nei procedimenti di separazione e divorzio instaurati anteriormente al 28 febbraio 2023, nel rito vigente ante d.lgs. n. 149 del 2022, il provvedimento provvisorio e urgente adottato nell'interesse dei figli ex art. 337-ter c.p.c., a modifica dei provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c., anche se concernente l'esercizio in concreto della responsabilità genitoriale, è revocabile o modificabile soltanto dal giudice che lo ha pronunciato e non è, pertanto, 45 <!-- pag. 46 --> impugnabile con ricorso per cassazione, neppure avverso l'ordinanza della corte d'appello che abbia dichiarato inammissibile il reclamo.
Rv. 677073-01
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 707, comma primo, e 708 deI codice di procedura civile nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giu…
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art708 · fonte su Normattiva
ECLI:IT:COST:1971:151 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 707, primo comma, e 708, primo comma, del codice di procedura civile - come sostituiti dall'art. 2, comma 3, lettera e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni,…
ECLI:IT:COST:2012:26 · leggi il testo integrale
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 707, primo comma, e 708, primo comma, del codice di procedura civile, come sostituiti dall'articolo 2, comma 3, lettera e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe a…
ECLI:IT:COST:2011:21 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 708, terzo e quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002. Il President…
ECLI:IT:COST:2002:272 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 707 e 708 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996. Il Pre…
ECLI:IT:COST:1996:389 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 cod. civ., in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MIN…
ECLI:IT:COST:1988:795 · leggi il testo integrale
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 707, primo comma, e 708, terzo comma, del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara non fondata la questione (sollevata con la stessa ordinanza) di legittimità costituzionale dell'art. 570 del codice…
ECLI:IT:COST:1971:6 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 574, primo comma, del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 29 della Costituzione con l'ordinanza emessa dal pretore di Biella il 24 aprile 1969.
ECLI:IT:COST:1969:165 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.