Art. 708 c.p.c.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
Testo vigente dal 28 febbraio 2023, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
Testo vigente dal 28 febbraio 2023, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva
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5 versioni dal 1940
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Giudizio di separazione e scioglimento del matrimonio - Regime anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022 - Provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei figli - Modifica - Impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.
Nei procedimenti di separazione e divorzio instaurati anteriormente al 28 febbraio 2023, nel rito vigente ante d.lgs. n. 149 del 2022, il provvedimento provvisorio e urgente adottato nell'interesse dei figli ex art. 337-ter c.p.c., a modifica dei provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c., anche se concernente l'esercizio in concreto della responsabilità genitoriale, è revocabile o modificabile soltanto dal giudice che lo ha pronunciato e non è, pertanto, 45 <!-- pag. 46 --> impugnabile con ricorso per cassazione, neppure avverso l'ordinanza della corte d'appello che abbia dichiarato inammissibile il reclamo.
Riguarda ancheart. 337 Codice civileart. 111 Costituzione
Precedenti: 670645-01, 668369-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedimento civile - Separazione giudiziale dei coniugi - Udienza presidenziale per l'esperimento del tentativo di conciliazione - Previsione che i coniugi debbano comparire personalmente con l'assistenza del difensore - Asserita impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione ove una parte non sia munita di assistenza legale - Difetto di adeguata motivazione sull'oggetto - Inosservanza dell'obbligo di interpretazione costituzionalmente conforme - Uso improprio dell'incidente di costituzionalità per finalità di avallo interpretativo - Evocazione apodittica dei parametri - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 707, primo comma, e 708, primo comma, cod. proc. civ. - come sostituiti dall'art. 2, comma 3, lettera e-ter ), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - e dell'articolo 708, intero testo, dello stesso codice, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30, 31 e 111 Cost. - nella parte in cui si prevedono che i coniugi "debbono" (e non "possono") comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore, con la conseguenza di non poter ascoltare il convenuto che si presenti non munito di difensore, e di non poter esperire il tentativo di conciliazione previsto dalla legge: l'ordinanza di rimessione è priva di adeguata motivazione in ordine alla ragione per cui il rimettente abbia inteso estendere anche all'art. 708 cod. proc. civ. (censurato nel primo comma e nell'intero testo) i dubbi di legittimità costituzionale riguardanti propriamente solo la previsione dell'assistenza dei difensori operata dal primo comma dell'art. 707 cod. proc. civ.; in ordine all'incidenza dell'invocata pronuncia al solo svolgimento del tentativo di conciliazione o anche riguardo al successivo momento processuale della emanazione dei provvedimenti presidenziali (nel qual caso la questione sarebbe prematura); in ordine alla portata e alle conseguenze applicative (con modalità di partecipazione dei coniugi ai due momenti caratterizzanti la fase dell'udienza presidenziale) della previsione dell'assistenza del difensore; in ordine alle ricadute processuali della eventuale scelta di dar luogo comunque alla audizione del coniuge comparso ma non assistito; e inoltre per non aver sperimentato - in un contesto caratterizzato dall'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore in tema di disciplina processuale - una interpretazione costituzionalmente conforme delle norme impugnate, nel tentativo di ottenere dalla Corte un avallo interpretativo. sull'inammissibilità della medesima per indeterminatezza del petitum : ord. n. 21 del 2011; sull'inammissibilità della questione prematura: ord. n. 176 del 2011, n. 363 e n. 96 del 2010; sull'inammissibilità della questione in mancanza di tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme: ord. n. 101, n. 103 e n. 212 del 2011; sull'inammissibilità della questione senza argomentazione in ordine alle cause di violazione dei parametri indicati: ord. n. 106 del 2011 e n. 343 del 2010.
Riguarda ancheart. 707 Codice di procedura civileart. 2 d.l. 35/2005
Procedimento civile - Separazione personale dei coniugi - Obbligo di comparizione personale delle parti davanti al presidente con l'assistenza del difensore, con conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione nel caso in cui il convenuto non sia munito di assistenza legale - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza e del giusto processo, nonché asserita violazione del diritto di difesa e dell'interesse primario alla tutela del matrimonio e della famiglia - Indeterminatezza del petitum - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, per indeterminatezza del petitum , la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 707, primo comma, e 708, primo comma, cod. proc. civ. - come sostituiti dall'art. 2, comma 3, lettera e-ter ), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - e dell'art. 708, intero testo, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30, 31 e 111 della Costituzione, nella parte in cui tali norme prevedono che i coniugi debbano comparire davanti al presidente del tribunale, nel giudizio di separazione personale, con l'assistenza del difensore; la stessa formulazione dell'ordinanza di rimessione, infatti, si presenta ambigua, auspicando che la Corte risolva la questione o con un intervento manipolativo ovvero con una pronuncia interpretativa di accoglimento. Sull'inammissibilità della questione per indeterminatezza del petitum v., di recente, le ordinanze n. 54 del 2008 e n. 155 del 2009.
Riguarda ancheart. 707 Codice di procedura civileart. 2 d.l. 35/2005
Separazione dei coniugi - Obblighi di mantenimento - Inidoneità delle ordinanze emesse in corso di causa a costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti di separazione o divorzio - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 708, terzo e quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i provvedimenti pronunciati dal presidente del tribunale in sede di comparizione personale dei coniugi nel giudizio di separazione e quelli successivi, emessi dal giudice istruttore, di revoca o di modifica degli stessi, costituiscano titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile, a garanzia dell'obbligo di mantenimento, a differenza di quanto è, invece, previsto per le sentenze di separazione e divorzio o dopo l'omologazione della separazione consensuale. Sotto entrambi i profili prospettati la questione non ha, infatti, fondamento, in quanto non mancano nel sistema strumenti di rafforzamento della garanzia patrimoniale del credito per mantenimento, tra i quali gli aventi diritto hanno ampia possibilità di scelta; né può dar luogo a violazione del principio di parità - ai fini qui considerati - la mancata assimilazione, alle sentenze e agli altri provvedimenti espressamente previsti dalla legge, dei provvedimenti presidenziali pronunciati ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., e dei successivi provvedimenti, modificativi dei primi, pronunciati dal giudice istruttore, che sono - a differenza dei primi - caratterizzati da un altro grado di instabilità. - In relazione alla tempestiva ed efficace soddisfazione degli obblighi di mantenimento, v. sentenza n. 258/1996 ed anche sentenze n. 144/1983, n. 5/1987 e n. 278/1994 (richiamate). - Sulla possibilità di provvedimenti in funzione cautelare, v. richiamo alle sentenze n. 144/1983 e n. 5/1987. - Sulla discrezionalità legislativa riguardo alla conformazione degli istituti processuali o alla loro differenziazione nei vari tipi di giudizio, v. ordinanza (richiamata) n. 357/2000.
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - UDIENZA PRESIDENZIALE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - ESITO NEGATIVO - RITENUTA POSSIBILITA', SECONDO DIFFUSA INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE, DI ESPLETARE ULTERIORE TENTATIVO DIRETTO A TRAMUTARE LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE IN CONSENSUALE, SENZA LA PRESENZA DEI DIFENSORI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - DOVERE DEL GIUDICE DI INTERPRETARE LE NORME IN SENSO CONFORME ALLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che, come gia' chiarito dalla Corte, il diritto di farsi assistere dal difensore durante lo svolgimento dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione sorge per le parti successivamente al fallimento del tentativo di conciliazione, poiche' solo a quel punto "diventa attuale il contrasto, concreto o potenziale, tra i contendenti sulla base delle domande avanzate con il ricorso introduttivo o delle pretese direttamente prospettate al presidente del tribunale"; e considerato che e' tuttora ravvisabile la distinzione operata dalle sentenze nn. 151 e 201 del 1971 tra la prima e la seconda fase dell'udienza presidenziale nel procedimento di separazione personale - il giudice rimettente avrebbe dovuto, in assenza di un contrario diritto vivente ed in armonia con i principi affermati dalla Corte, interpretare le norme censurate in senso conforme alla Costituzione, consentendo l'assistenza da parte dei difensori durante la seconda fase dell'udienza presidenziale e, tuttavia, non rinunciando alla funzione che gli e' propria, ossia quella di tentare ogni strada idonea al superamento della crisi del nucleo familiare. - V. S. nn. 151/1971 e 201/1971, sopra citate. In particolare, con la prima, la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 707, primo comma, e 708 cod. proc. civ., nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, e' inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 707 Codice di procedura civile
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIVORZIO - SEPARAZIONE DI CONIUGI - PROCEDIMENTI - FIGLI MINORI - PROVVEDIMENTI DI AFFIDAMENTO ED ALTRI CHE LI RIGUARDINO - TUTELA IN GIUDIZIO - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI (UGUAGLIANZA, DIRITTO DI DIFESA, DOVERI DEI GENITORI) - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - l 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma primo (in relazione all'art. 6, comma secondo); pc art. 708 (in relazione all'art. 155 cc). - cst artt. 3, commi primo e secondo, 24, comma secondo, e 30.
La valutazione relativa al modo ed al grado di effettiva tutela, in giudizio, di determinati interessi, spetta al legislatore ordinario, il quale non e' vincolato a prevedere la qualita' di parte per i titolari degli stessi. E' pertanto da escludere che sia costituzionalmente illegittima l'omessa previsione della nomina di un curatore speciale per la rappresentanza in giudizio dei figli minori, nei procedimenti contenziosi relativi allo scioglimento (od alla cessazione degli effetti civili) del matrimonio ed alla separazione dei coniugi, spiegabile, d'altro canto, per non essere stata ravvisata l'opportunita' di istituzionalizzare un conflitto tra genitori e figli minori con l'attribuire ai secondi la qualita' di parte, ne' tantomeno di concedere agli stessi - in quanto non abilitati ad incidere sullo status di coniugi dei genitori - il potere (negato anche al Pubblico Ministero) di impugnare le sentenze concernenti i coniugi medesimi; con cio', dovendosi ritenere idonee e sufficienti alla tutela degli interessi dei predetti minori nei procedimenti suindicati, le misure gia' previste in loro favore (intervento obbligatorio in giudizio del Pubblico Ministero, amplissime facolta' istruttorie del giudice, potere del collegio di decidere, in ordine ai provvedimenti relativi alla prole, ultra petitum), rimanendo per le ipotesi di concreto conflitto tra genitori e figli minori, l'esperibilita' dei normali strumenti (compresa la nomina di un curatore speciale, a sua volta prevista nei giudizi attinenti allo status dei minori) contemplati in via generale dagli artt. 320, 321, 330 e 333 cod. civ.. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 30 - delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 5, primo comma (in relazione all'art. 6, secondo comma) della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 708 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 155 cod. civ.), nella parte in cui non prevedono - rispettivamente, nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e in quello di separazione personale dei coniugi - la nomina di un curatore speciale che rappresenti il minore, figlio delle parti, in ordine alla pronuncia sull'affidamento e ad ogni altro provvedimento a lui pertinente).
Riguarda ancheart. 5 Legge sul divorzioart. 6 Legge sul divorzioart. 155 Codice civile
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - MOTIVAZIONE VIZIATA NELL'IMPOSTAZIONE E NEL PROCEDIMENTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE - COD. PROC. CIV., ARTT. 707, PRIMO COMMA, E 708, TERZO COMMA - PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI.
La Corte ha il potere di dichiarare inammissibile per difetto di rilevanza una questione di legittimita' costituzionale, ancorche' sul punto il giudice a quo abbia motivato, qualora la motivazione risulti chiaramente viziata nell'impostazione e nel procedimento. (Nella specie e' stata ritenuta non rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 708, terzo comma, in relazione all'art. 707, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata nel corso di un procedimento penale promosso a carico di un marito che aveva omesso di versare alla moglie l'assegno mensile fissato dal Presidente del tribunale in sede di procedimento per separazione dei coniugi (art. 570 c.p.).
Riguarda ancheart. 707 Codice di procedura civile
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - DIFFERENTE PROSPETTAZIONE DELLA STESSA QUESTIONE - RIUNIONE DEI GIUDIZI. DIRITTO DI DIFESA - PROCEDIMENTO PER LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI - COD. PROC. CIV., ARTT. 707, PRIMO COMMA, E 708 - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI DAVANTI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - FASE SUCCESSIVA DELLA MANCATA CONCILIAZIONE - DIVIETO DI ASSISTENZA DEL DIFENSORE - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - SUSSISTENZA DELLE PREMESSE E DELLE CONDIZIONI PERCHE' LA GARANZIA DEBBA ESSERE ASSICURATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, la norma di cui agli artt. 707, comma primo e 708 del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone che ai coniugi comparsi personalmente davanti al Presidente del Tribunale e in caso di mancata conciliazione e' inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori. Infatti nella fase presidenziale del procedimento di separazione personale dei coniugi successiva alla non riuscita conciliazione, le parti hanno diritto, a sensi dell'art. 24 della Costituzione, di essere assistite dal difensore. La mancanza del difensore, attesa la natura e l'incidenza che i provvedimenti presidenziali presentano, costituisce, a danno delle parti, un ingiustificato ostacolo alla regolare e piena instaurazione del contraddittorio, pur nelle forme e nei limiti consentiti dalla natura e funzione dell'udienza presidenziale, alla corretta e completa prospettazione, in termini giuridici, delle ragioni e richieste delle parti, ed alla migliore e piu' appropriata cognizione ad opera del giudice della realta' giuridica sostanziale e processuale.
Riguarda ancheart. 707 Codice di procedura civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Nei procedimenti di separazione e divorzio instaurati anteriormente al 28 febbraio 2023, nel rito vigente ante d.lgs. n. 149 del 2022, il provvedimento provvisorio e urgente adottato nell'interesse dei figli ex art. 337-ter c.p.c., a modifica dei provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c., anche se concernente l'esercizio in concreto della responsabilità genitoriale, è revocabile o modificabile soltanto dal giudice che lo ha pronunciato e non è, pertanto, 45 <!-- pag. 46 --> impugnabile con ricorso per cassazione, neppure avverso l'ordinanza della corte d'appello che abbia dichiarato inammissibile il reclamo.
Rv. 677073-01
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 707, comma primo, e 708 deI codice di procedura civile nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giu…
ECLI:IT:COST:1971:151 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 707, primo comma, e 708, primo comma, del codice di procedura civile - come sostituiti dall'art. 2, comma 3, lettera e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni,…
ECLI:IT:COST:2012:26 · leggi il testo integrale
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 707, primo comma, e 708, primo comma, del codice di procedura civile, come sostituiti dall'articolo 2, comma 3, lettera e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe a…
ECLI:IT:COST:2011:21 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 708, terzo e quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002. Il President…
ECLI:IT:COST:2002:272 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 707 e 708 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996. Il Pre…
ECLI:IT:COST:1996:389 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 cod. civ., in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MIN…
ECLI:IT:COST:1988:795 · leggi il testo integrale
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 707, primo comma, e 708, terzo comma, del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara non fondata la questione (sollevata con la stessa ordinanza) di legittimità costituzionale dell'art. 570 del codice…
ECLI:IT:COST:1971:6 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 574, primo comma, del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 29 della Costituzione con l'ordinanza emessa dal pretore di Biella il 24 aprile 1969.
ECLI:IT:COST:1969:165 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art708 · fonte su Normattiva