Art. 710 c.p.c.Modificabilita' dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi

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[1]((Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.

[2]Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e puo' delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.

[3]Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale puo' adottare provvedimenti provvisori e puo' ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento)).

Testo vigente dal 25 agosto 1988 al 12 novembre 1992 · versione 51 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art710 · fonte su Normattiva