Art. 710 c.p.c.Modificabilita' dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi

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[1]Le parti possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole contenuti nella sentenza, compresi quelli di cui all'articolo 153 del libro primo del codice civile.

[2]Non possono essere modificati i provvedimenti pronunciati a norma degli articoli 154 e 200 del libro primo del codice civile.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art710 · fonte su Normattiva