Art. 806 c.p.c. — Controversie arbitrabili
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Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli articoli 429 e 459, quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 2 marzo 2006 · versione 0 su Normattiva