Art. 809 c.p.c. — Numero degli arbitri
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[1]Gli arbitri possono essere uno o piu', purche' in numero dispari.
[2]Il compromesso o la clausola compromissoria deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.
[3]Queste disposizioni debbono osservarsi a pena di nullita'.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 17 aprile 1994 · versione 0 su Normattiva