Art. 809 c.p.c.Numero degli arbitri

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[1]Gli arbitri possono essere uno o piu', purche' in numero dispari.

[2]Il compromesso o la clausola compromissoria deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.

[3]Queste disposizioni debbono osservarsi a pena di nullita'.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 17 aprile 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art809 · fonte su Normattiva