Art. 809 c.p.c. — Numero degli arbitri
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[1]Gli arbitri possono essere uno o piu', purche' in numero dispari.
[2]Il compromesso o la clausola compromissoria deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.
[3]((In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, e' nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810)).
Testo vigente dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006 · versione 68 su Normattiva