Art. 813 c.p.c.Accettazione degli arbitri

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[1]L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e puo' risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione.

[2]Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Testo vigente dal 2 marzo 2006 al 18 ottobre 2022 · versione 123 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art813 · fonte su Normattiva