Art. 813 c.p.c. — Accettazione degli arbitri
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[1]L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e puo' risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione.
[2]Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Testo vigente dal 2 marzo 2006 al 18 ottobre 2022 · versione 123 su Normattiva