Art. 813 c.p.c. — Accettazione degli arbitri
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 17 aprile 1994. Leggi il testo vigente →
[1]L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e puo' risultare dalla sottoscrizione del compromesso.
[2]Gli arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge; in mancanza, nel caso di annullamento della sentenza per questo motivo sono tenuti al risarcimento dei danni. Sono egualmente tenuti al risarcimento dei danni se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza giustificato motivo.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 17 aprile 1994 · versione 0 su Normattiva