Art. 823 c.p.c. — Deliberazione e requisiti del lodo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1983 al 17 aprile 1994. Leggi il testo vigente →
[1]Il lodo e' deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale ed o' quindi redatto per iscritto.
[2]Esso deve contenere:
- 1)l'indicazione delle parti;
- 2)l'indicazione dell'atto di compromesso o della clausola compromissoria e dei quesiti relativi;
- 3)l'esposizione sommaria dei motivi;
- 4)il dispositivo; ((5) l'indicazione del luogo in cui e' stato deliberato;
- 6)la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' apposta; la sottoscrizione puo' avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono piu' di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessita' di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi)).
[3]Tuttavia e' valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purche' si dia atto che esso e' stato deliberato in conferenza personale di tutti, con la espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo.
[4]((Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione)).
Testo vigente dal 2 marzo 1983 al 17 aprile 1994 · versione 35 su Normattiva