Art. 831 c.p.c.Revocazione ed opposizione di terzo

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[1]Quando non puo' proporsi l'impugnazione per nullita', la sentenza, nonostante qualunque rinuncia, e' soggetta a revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabilite nel libro secondo. L'impugnazione si propone davanti al pretore, al tribunale o alla corte d'appello del luogo in cui la sentenza e' depositata, secondo le norme stabilite nell'articolo 828.

[2]San Rossore, addi' 28 ottobre 1940-XVIII

[3]VITTORIO EMANUELE Grandi

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 17 aprile 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art831 · fonte su Normattiva