Art. 831 c.p.c. — Revocazione ed opposizione di terzo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006. Leggi il testo vigente →
[1]((Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, e' soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.
[2]Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullita', il termine per la proposizione della domanda di revocazione e' sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullita'.
[3]Il lodo e' soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404.
[4]Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.
[5]La corte d'appello puo' riunire le impugnazioni per nullita', per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, salvo che lo stato della causa preventivamente proposta non consenta l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause)).
[6]San Rossore, addi' 28 ottobre 1940-XVIII
[7]VITTORIO EMANUELE Grandi
Testo vigente dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006 · versione 68 su Normattiva