Art. 98 c.p.c.Cauzione per le spese

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[1]Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, puo' disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi e' fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.

[2]Se la cauzione non e' prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 4 dicembre 1960 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art98 · fonte su Normattiva