Cognizione ordinaria

Memoria di replica

ex art. 189, primo comma, n. 3, c.p.c.

Replica alla comparsa conclusionale avversaria nel termine dell’art. 189: argomenti confutati uno per uno, onere della prova, lettura delle prove, argomenti nuovi dichiarati inammissibili, conclusioni richiamate.

Ossatura normativaVersione 0.1

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Prima del deposito

  • Art. 189, primo comma, n. 3: la memoria di replica si deposita nel termine assegnato, non superiore a quindici giorni prima dell’udienza di rimessione della causa in decisione.
  • La replica risponde alla comparsa conclusionale avversaria: le conclusioni restano quelle precisate nelle note (art. 189, primo comma, n. 1).
  • Artt. 281-quinquies, secondo comma, e 275, secondo comma: se una parte ha chiesto la discussione orale si scambiano solo le note e le comparse conclusionali, e la memoria di replica non si deposita.
  • Art. 170, quarto comma, e art. 196-quater disp. att.: l’atto si comunica mediante deposito telematico nel fascicolo informatico.
  • D.M. 7 agosto 2023, n. 110, art. 3: nelle cause di valore inferiore a 500.000 euro le memorie di replica stanno entro 50.000 caratteri, spazi esclusi, salvo le deroghe motivate dell’art. 5; il mancato rispetto non comporta invalidità ma può essere valutato ai fini delle spese (art. 46 disp. att.). Verificare eventuali aggiornamenti del decreto.
  • Il modello non calcola le scadenze: i termini si contano a ritroso dall’udienza; verificare il computo, soprattutto quando la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo (art. 155).

Ambito e revisione

Memoria di replica nel giudizio ordinario davanti al tribunale, monocratico o collegiale. Non si deposita quando una parte ha chiesto la discussione orale. Non calcola i termini.

Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.

Altre fonti consultate