sezione IV — Della vendita e dell'assegnazione
- Art. 501 — Termine dilatorio del pignoramento
- Art. 502 — Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno
- Art. 503 — Modi della vendita forzata
- Art. 504 — Cessazione della vendita forzata
- Art. 505 — Assegnazione
- Art. 506 — Valore minimo per l'assegnazione
- Art. 507 — Forma dell'assegnazione
- Art. 508 — Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario