Art. 12 c.p.p. — Casi di connessione
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Si ha connessione di procedimenti:
- a)se il reato per cui si procede e' stato commesso da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro, o se piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;
- b)se una persona e' imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
- c)se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunita'.
Testo vigente dal 21 gennaio 1992 al 6 aprile 2001 · versione 29 su Normattiva