Art. 123 c.p.p. — Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 19 ottobre 2021. Leggi il testo vigente →
L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facolta' di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorita' competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorita' giudiziaria. Quando l'imputato e' in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, ha facolta' di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorita' competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richeste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorita' giudiziaria. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 19 ottobre 2021 · versione 0 su Normattiva