Art. 190-bis c.p.p.Requisiti della prova in casi particolari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1992 al 11 agosto 1998. Leggi il testo vigente →

(( (Requisiti della prova in casi particolari). Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell' articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell' articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario)).

Testo vigente dal 8 agosto 1992 al 11 agosto 1998 · versione 37 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art190bis · fonte su Normattiva