Art. 190-bis c.p.p. — Requisiti della prova in casi particolari
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(( (Requisiti della prova in casi particolari). Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell' articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell' articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario)).
Testo vigente dal 8 agosto 1992 al 11 agosto 1998 · versione 37 su Normattiva