Art. 190-bis c.p.p. — Requisiti della prova in casi particolari
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Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell' articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell' articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario. (( 1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda una testimone minore degli anni sedici))
Testo vigente dal 11 agosto 1998 al 6 aprile 2001 · versione 91 su Normattiva