Art. 269 c.p.p.Conservazione della documentazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 26 gennaio 2018. Leggi il testo vigente →

I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non piu' soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non e' necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. La distruzione, nei casi in cui e' prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione e' redatto verbale.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 26 gennaio 2018 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art269 · fonte su Normattiva